
L’Autorizzazione Unica Ambientale – istituita e disciplinata dal D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 (pubblicato sulla G.U. n. 124 del 29 maggio 2013) nasce in attuazione di uno dei molteplici decreti emanati dal Governo Monti in materia di attività d’impresa; in particolare, come previsto dall’art. 23 del D.L. 5/2012 (il cd. “Semplifica Italia”), convertito con la L. 35/2012 – si introduce l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), della durata di 15 anni, dei seguenti titoli abilitativi:
- l’autorizzazione agli scarichi;
- la comunicazione per l’utilizzo delle acque reflue;
- l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- la documentazione previsionale di impatto acustico;
- l’autorizzazione all’uso di fanghi ottenuti da depurazione in agricoltura;
- la comunicazione sullo smaltimento/recupero dei rifiuti.
L’AUA si pone come strumento di semplificazione amministrativa, che risponde alla duplice esigenza di garantire la tutela dell’ambiente, riducendo, contestualmente, gli oneri burocratici a carico degli operatori – sia privati, che pubblici – determinando, conseguentemente, un netto miglioramento, in termini di efficienza, dell’intero sistema autorizzativo. In tale ottica, le principali novità introdotte dal nuovo regime autorizzativo, concernono gli aspetti procedurali ed amministrativi del nuovo provvedimento autorizzativo, restando viceversa inalterati i contenuti tecnici dei singoli titoli abilitativi, per i quali continuano ad essere vigenti le normative settoriali.
E’ inoltre previsto che ogni Regione possa individuare, tra i provvedimenti attualmente in essere e aventi natura di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale, ulteriori atti che potranno essere ricompresi nell’A.U.A.
E’ fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell’autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell’istanza per il tramite del SUAP.
Chi la può richiedere.
Le Piccole Medie Imprese (PMI) con meno di 250 lavoratori e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro (o un bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro) ed i gestori di “impianti” non soggetti ad A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale) ma comunque sottoposti alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 152/2006.